Se, uscendo da questa incredibile impasse – che sta (auto)distruggendo il Parlamento – per caso prevalesse il buon senso (non si sa mai), segnalo che c’è una coppia di miei emendamenti che potrebbe costituire una seria mediazione tra le forze politiche circa (1) la soglia a 500.000 firme per la presentazione dei referendum (senza l’attuale distinzione) con il riferimento al quorum determinato dal 50% + 1 dei votanti delle elezioni politiche precedenti alla consultazione referendaria e (2) la trasformazione in referendum propositivo delle leggi di iniziativa popolare se queste non sono discusse in 12 mesi dal Parlamento.

Come contributo, eh.

Questi i due testi:

ART. 11 – Art. 71 Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
« Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli, accompagnato da una relazione illustrativa dell’oggetto e delle finalità dello stesso e del contenuto dei singoli articoli. ».

Conseguentemente, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:
« La votazione finale ai sensi dell’articolo 72 del progetto di cui al comma precedente deve intervenire entro dodici mesi dalla presentazione.
I regolamenti delle Camere fissano regole adeguate a rispettare tale termine.
Nel caso in cui nel termine di cui al comma precedente non sia intervenuta la votazione finale, se la proposta è stata sottoscritta da almeno cinquecentomila elettori essa è sottoposta a referendum popolare per la approvazione.
Non è ammesso referendum per le leggi costituzionali, tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.
La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del referendum e determina le modalità attraverso le quali assicurare agli elettori una piena conoscenza del progetto redatto in articoli e della relazione illustrativa. ».

11. 200. Civati, Pastorino, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, Duranti,
Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano,
Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto,
Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro,
Scotto, Zaccagnini, Zaratti.

°°°

ART. 15 – All’articolo 75 della Costituzione sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il quarto comma è sostituito dal seguente:
« La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni per la Camera dei deputati e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi»;
b) il quinto comma è sostituito dal seguente:
«La legge determina le modalità di attuazione del referendum di cui al presente articolo, favorendo la raccolta delle sottoscrizioni, anche per via elettronica, e individua gli strumenti idonei ad assicurare agli elettori una piena conoscenza della proposta ».

15. 200. Civati, Pastorino, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, Duranti,
Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano,
Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto,
Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro,
Scotto, Zaccagnini, Zaratti.

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