Torno sulla questione della soglia di sbarramento del sistema elettorale delle Europee.

Rispetto alle questioni politiche in gioco, mi sono mantenuto – anche visto il significato politico – esclusivamente su questo punto, non toccando gli altri due aspetti che potrebbero avere rilievo: le circoscrizioni (da rivedere e da ridimensionare) e la preferenza di genere. In merito alla soglia di sbarramento, a quanto mi risulta, in questa legislatura c'è soltanto la proposta C.1916 Pisicchio, presentata il 21 dicembre scorso, ancora da assegnare, il cui titolo fa riferimento alla “soppressione” della soglia.

Prima di depositarla, vorrei sapere che cosa ne pensano gli altri colleghi del gruppo, a cui immediatamente mi rivolgo, e la segreteria del Pd.

Ecco un testo da cui partire, per una mozione ed eventualmente per una vera e propria proposta di legge:

La Camera

premesso che

il prossimo 25 maggio i cittadini italiani saranno chiamati ad eleggere i membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia;

per la prima volta da quando la crisi economica è emersa in tutta la sua drammaticità in Europa, e in Italia in particolare, i cittadini europei e italiani in particolare potranno quindi influire direttamente sulla politica europea, scegliendo i propri rappresentanti;

in tale contesto risulta importante che i cittadini europei e italiani in particolare avvertano la reale possibilità di far sentire – almeno attraverso i loro rappresentanti – la loro voce nelle istituzioni europee, spesso avvertite come tecnocratiche e lontane dalle persone;

il Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea, all’art. 223, rimette al Parlamento europeo il compito di stabilire le disposizioni necessarie per permettere l’elezione dei suoi membri a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri o secondo principi comuni a tutti gli Stati membri;

ad oggi, salvi alcuni principi comuni, ciascuno Stato membro ha una diversa legge elettorale per l’elezione dei propri  membri al Parlamento europeo;

la Repubblica italiana, con legge 24 gennaio 1979, n. 18, ha previsto un sistema elettorale proporzionale su base circoscrizionale;

con legge 20 febbraio 2009, n. 10 è stato previsto che partecipino al riparto dei seggi spettanti soltanto le liste che abbiano conseguito, sul piano nazionale, almeno il 4 per cento dei voti validi espressi;

la previsione di soglie per partecipare al riparto dei seggi ha normalmente la finalità di limitare la rappresentanza al fine di favorire la possibilità di formare maggioranze il più possibili omogenee in grado di esprimere la fiducia e sostenere un Governo;

anche dopo le innovazioni del trattato di Lisbona, con la maggiore valorizzazione del ruolo politico del Parlamento europeo, pure nella procedura di formazione della Commissione, non si realizza comunque un legame di fiducia tra il Parlamento stesso ed un Esecutivo. Non si pone, quindi, il problema di garantire la governabilità e di instaurare un rapporto di fiducia, né quello di agevolare la formazione di una maggioranza che possa sostenere il Governo;

come ha avuto modo di mettere in luce anche il Tribunale costituzionale tedesco  (BVerfG, 2 BvC 4/10 del 9.11.20101), i gruppi politici presenti nel Parlamento europeo sono strutturati in modo tale da poter riassorbire agevolmente la rappresentanza anche di formazioni politiche minori, evitando una eccessiva frammentazione dell’assemblea;

pertanto, la presenza di partiti con uno o due rappresentanti non pregiudica né altera la funzionalità del Parlamento europeo;

in ogni caso, il quadro politico e sociale italiano consiglia, soprattutto nella presente fase, di non sacrificare eccessivamente la rappresentanza, come avviene con una soglia, quale quella vigente, che esclude dal Parlamento europeo forze politiche che hanno un seguito anche consistente (potendo avere ottenuto oltre un milione di voti);

peraltro, come risulta dalla relazione della Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati presentata nella XVI legislatura con il testo unificato con cui fu introdotta la soglia di sbarramento del 4%, tale scelta fu essenzialmente motivata soprattutto al fine di stabilizzare il quadro politico uscito dalle elezioni del 2008, oggi comunque totalmente cambiato;

d’altra parte, l’odierno quadro politico e sociale consiglia di non consentire comunque un accesso alla rappresentanza del tutto privo di soglie minime espresse che potrebbe determinare – ed ha infatti in passato determinato – l’elezione di un parlamentare anche in liste che hanno riportato un consenso davvero esiguo (pure al di sotto dell’1% e perfino inferiore ai duecentomila voti);  

auspicando che

si possa presto pervenire all’adozione di un sistema elettorale uniforme nei Paesi membri, che favorisca così anche una comune campagna elettorale sui temi eurounitari;

impegna se stessa ed i propri organi, ciascuno per le proprie competenze

a procedere quanto prima, e comunque precedentemente alla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi elettorali per scegliere i membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, alla sostituzione della clausola di sbarramento del 4% introdotta con legge 20 febbraio 2009, n. 10 con la clausola di sbarramento del 2%.

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