Ricevo da Alfredo Viganò, assessore all’urbanistica del Comune di Monza, una notizia decisiva per la vita della città di Monza e la pubblico immediatamente:
La Regione, come ricorderete, a un solo anno di distanza dalla legge urbanistica 12/2005 ha modificato la legge stessa con un’altra legge, la 12/2006. Con un comportamento contraddittorio, irrispettoso delle Autonomie locali, e di nessun interesse pubblico ha determinato la modifica delle salvaguardie da cinque a tre anni, colpendo il Comune di Monza che si sarebbe trovato sprovvisto improvvisamente delle pur limitate tutele territoriali dettate dal Piano del 2002. L’Amministrazione comunale ha ritenuto ingiusta, contraria a principi di buona amministrazione e in particolare inapplicabile la legge dal punto di vista della retroattività della stessa dopo che la Regione, solo un anno prima aveva confermato i cinque anni.
Conseguentemente ha con coraggio ed a difesa del territorio, deliberato uno specifico indirizzo agli uffici perché continuassero ad applicare la salvaguardia secondo tale principio. Il Consiglio dei Ministri ha a sua volta riscontrato elementi di illegittimità, contraddittorietà e contrarietà ai principi di buona amministrazione in quell’articolo della legge 12 che sembra (come altri provvedimenti regionali di questi anni) colpire particolarmente la città di Monza e ha impugnato questo aspetto della legge per dubbi di costituzionalità.
Ovviamente vi sono stati ricorsi dei privati avverso la decisione della Amministrazione comunale ed in particolare da parte della proprietà di un‘area (la Cascinazza).
In questi giorni sono pubblicate le ordinanze del Tar (Tribunale amministrativo regionale) che respinge le domande incidentali di sospensione degli atti del Comune che non hanno consentito il prosieguo di progetti e piani non rispettosi delle salvaguardie che il Governo regionale voleva fare decadere.
Le ordinanze sono interessanti anche nel merito dato che in un caso si dice che:

«… appare prevalente l’interesse del Comune di Monza alla non compromissione della situazione urbanistica esistente, in forza della tutela discendente dalla salvaguardia della variante al PRG del 2002. Ciò in forza del carattere risalente della disciplina di piano invocata dal ricorrente (del 1971), commisurato su esigenze edificatorie assai diverse da quelle attuali, e tenuto, altresì, conto della pendenza della questione di costituzionalità promossa avverso la nuova disciplina introdotta dalla legge n. 12/2006».

E nel caso del Piano di lottizzazione:
«… considerato l’orientamento da ultimo espresso da questa sezione (….) con riferimento alla tematica in oggetto (in ordine in particolare alla valenza del regime di salvaguardia), ritenuto in particolare che è pendente dinanzi alla corte costituzionale ricorso del Governo avverso la norma con cui il legislatore regionale ha modificato il regime delle misure di salvaguardia relative ai piani adottati (art. 36, comma 4, ultimo periodo, legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, modificato dall’art.1, lett. h), legge regionale 14 luglio 2006, n. 12)».
Si tratta di atti che respingono una domanda di sospensione ma i contenuti delle Ordinanze sono chiari. Allo stato attuale, pertanto, nel territorio comunale di Monza è del tutto operante la salvaguardia del Piano adottato nel 2002.

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