La legge regionale denominata (largamente a sproposito) Harlem contiene alcune vere perle, ispirandosi al concetto di semplificazione legislativa da anni sbandierata da questa amministrazione. Un collega consigliere invita a leggere l’art. 2, comma 1.

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 2 della l.r. 8/2009 è inserito il seguente:

“4 bis) Nella comunicazione di cui al comma 4 in caso di avvio della attività in zone sottoposte a tutela, deve essere anche attestato il rispetto dei criteri qualitativi eventualmente previsti, a fronte di motivi imperativi di interesse generale, in particolare la tutela dei consumatori e della sanità pubblica, nella programmazione di cui all’articolo 4 bis della l.r. 6/2010. Nel caso di cittadini dei Paesi non europei e dell’Unione Europea, nella comunicazione di avvio dell’attività deve essere altresì attestato il possesso da parte del soggetto che esercita effettivamente l’attività, a fronte di motivi imperativi di interesse generale, in particolare tutela dei consumatori e sanità pubblica, di uno dei documenti di cui all’articolo 67, comma 2 bis, della l.r. 6/2010. Qualora il soggetto richiedente che esercita effettivamente l’attività non attesti il possesso di nessuno dei documenti di cui all’articolo 67, comma 2 bis, della l.r. 6/2010, è tenuto a frequentare e superare positivamente un corso per valutare il grado di conoscenza di base della lingua italiana presso la Camera di Commercio territorialmente competente del comune dove intende svolgere l’attività di somministrazione non assistita. Con provvedimenti di Giunta verranno stabiliti i criteri, la durata e la modalità del corso.”.

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